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Art. 8
Centri Territoriali di Supporto
1. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le
Istituzioni scolastiche attivano tutte le necessarie iniziative e misure per assicurare il diritto
allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. In particolare, le istituzioni scolastiche
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico fornito dalla rete predisposta dal MIUR,
anche attraverso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto "Nuove
Tecnologie e Disabilità". I CTS possono essere impiegati come centri di consulenza,
formazione, collegamento e monitoraggio ed essere interconnessi telematicamente. Gli
operatori dei Centri, opportunamente formati, possono a loro volta essere soggetti promotori
di azioni di formazione e aggiornamento.